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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5657 del 07/03/2017 (Rv. 644263 - 01)

BORSA - IN GENERE | Sanzioni bancarie - Giudizio di rivalsa nei confronti degli autori dell’illecito - Pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni - Rapporto di pregiudizialità del secondo giudizio rispetto al primo - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione - Legittimità.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644263-01

BORSA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative in materia bancaria (o finanziaria), il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni proposto dal responsabile, che potrebbe condurre ad escluderle o a ridurle, è in rapporto di pregiudizialità con il giudizio di rivalsa proposto dall’ente che ha provveduto al pagamento nei confronti del responsabile medesimo, previsto dall’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998, con la conseguente legittimità della sospensione quanto meno facoltativa del secondo in attesa della definizione del primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)