Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 13/10/1970 (Rv. 348058 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - INCARICO AD UN LEGALE NON IN RELAZIONE CON LA DECISIONE DI UNA LITE - PRESCRIZIONE DELLE COMPETENZE - DECORRENZA DALLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - INCARICO AD UN LEGALE NON IN RELAZIONE CON LA DECISIONE DI UNA LITE - PRESCRIZIONE DELLE COMPETENZE - DECORRENZA DALLA DECISIONE - ESCLUSIONE.*
Quando l'incarico al professionista (nella specie, commercialista) sia limitato a prestazioni particolari, che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, come nel caso in cui l'attivita richiesta al professionista debba avere il suo svolgimento sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto, si e fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell'art 2957 cod civ e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal 'compimentò della particolare prestazione richiesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)