Sez. L, Sentenza n. 24340 del 10/09/2024 (Rv. 672462-02)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Fondazioni lirico-sinfoniche - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Deroga - Condizioni - Casi speciali - Nozione.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono, di regola, rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati del libero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardano necessariamente un singolo giudizio, ma possono essere collettivamente individuati per "categorie", ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (nella specie, con riferimento alla materia del diritto del lavoro privato).
Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Legge 03/04/1979 num. 103 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1 com. 3, Legge 26/01/2001 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)