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Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 18/10/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120845 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE - DETENZIONE DI OGGETTI OSCENI A SCOPO DI COMMERCIO E COMMERCIO DEGLI STESSI - ASSORBIMENTO DELLA PRIMA IPOTESI NELLA SECONDA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120845-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - PUBBLICAZIONI OSCENE - DETENZIONE DI OGGETTI OSCENI A SCOPO DI COMMERCIO E COMMERCIO DEGLI STESSI - ASSORBIMENTO DELLA PRIMA IPOTESI NELLA SECONDA.*

Fra le due fattispecie della detenzione di oggetti osceni a scopo di commercio, e del commercio intercorre un rapporto strumentale di mezzo a fine, e quindi di continenza, presupponendo il commercio, secondo l'id quod plerumque accidit, la disponibilita e la detenzione dell'oggetto, per cui, rispetto alla detenzione qualificata dallo scopo, la condotta ulteriormente intesa a realizzare il fine costituisce lo sviluppo di un unico iter criminoso, nella cui fase conclusiva si esaurisce e si compendia-a condizione che unico sia l'oggetto materiale dell'attivita criminosa-la fattispecie penalmente rilevante, restandone la precedente assorbita alla stregua di un antefatto non punibile. Si verte, quindi, non in una ipotesi di concorso materiale di reati ma di concorso apparente di norme, da risolversi in base al principio di specialita dandosi prevalenza alla incriminazione della fattispecie(nel caso in esame: fare commercio)che presuppone e comprende quella alternativa dello acquisto o della detenzione a scopo di commercio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 528 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)