Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166640 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CASI DI NON PUNIBILITÀ - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUL FAVOREGGIAMENTO COMMESSO - FINALITÀ - NATURA - APPLICABILITÀ - PARTECIPE ALLA BANDA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CASI DI NON PUNIBILITÀ - OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUL FAVOREGGIAMENTO COMMESSO - FINALITÀ - NATURA - APPLICABILITÀ - PARTECIPE ALLA BANDA - ESCLUSIONE.*
L'Onere di informazione, prevista dall'art. 1, primo comma lett. B) della legge n. 304/82, ha il duplice fine: a) di acquisire tutte le notizie oggetto del patrimonio di conoscenza del "pentito" sulla struttura e sulla organizzazione della banda e b) di verificare, al contempo, attraverso tale prestazione l'autenticità, l'attualità, l'inequivocità della sua condotta. Si tratta di una esimente, che, sia pure prevista nella legge in relazione alla condotta concretamente svolta e non ai ruoli di cui gli interessati siano stati titolari nell'organizzazione, per essere ritenuta applicabile esige la dimostrazione di un apporto concreto da parte dell'associato che risulti, comunque, determinante per conseguire lo scioglimento della banda armata in via autonoma e diretta o per effetto delle relative informazioni fornite sulla struttura ed organizzazione della banda. Pertanto, essa non è applicabile a colui che risulti essere stato un mero partecipe della banda, in quanto sapendo poco di essa, ben poco può riferire agli inquirenti e ben poco può contribuire al conseguimento del fine dello scioglimento della banda o della compiuta struttura ed organizzazione della stessa. A tale soggetto il legislatore applica le speciali attenuanti, se vi ricorrono, di cui agli artt. 2 e 3 legge 304/82.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Legge 29/05/1982 num. 304 art. 1 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)