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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 194 del 1971

Decisione
decisa il 1971-11-13, depositata il 1971-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:194
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5809

  • Assistenza e previdenza
  • Diritto a pensione per invalidità di operai ed impiegati
  • D.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, primo comma
  • Maggior grado di invalidità richiesto per l'operaio
  • Disposizione già dichiarata parzialmente illegittima
  • Manifesta infondatezza della riproposta questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 160 del 6 luglio 1971, nella parte espressa con le parole "a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, o" con le parole finali del comma "per gli impiegati", sicché ha cessato di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Norme impugnate

  • legge 6 luglio 1939, n. 1272
  • art. 10, comma 1, d.l. 14 aprile 1939, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1971 dal tribunale di Lucca nel procedimento civile vertente tra Cia Primo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
punto 1
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), denunziato in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che l'ordinanza, premesso che l'art. 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha equiparato, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità pensionabile, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri agli operai delle categorie agricole, e premesso che a questi ultimi si applica il decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del detto decreto-legge sotto il riflesso che la norma ivi contenuta sancisce una disparità di trattamento tra impiegati e operai con lo stabilire un diverso criterio di valutazione della diminuzione della capacità di guadagno; che con sentenza di questa Corte 28 giugno 1971, n. 160, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati"; che la norma del citato art. 10, nella parte predetta, ha cessato di avere efficacia, a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con ordinanza del tribunale di Lucca 2 aprile 1971, di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 28 giugno 1971, n. 160, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o" e con le parole finali del comma: "per gli impiegati". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze