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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 170 del 1972

Decisione
decisa il 1972-12-05, depositata il 1972-12-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:170
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 6393

  • Processo penale
  • Giudizio direttissimo
  • Termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 del cod. proc. penale
  • Inapplicabilità nei casi in cui l'adozione del rito direttissimo è prevista come obbligatoria
  • Fattispecie
  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9 (controllo sulle armi)
  • Conseguente possibilità per il pubblico ministero di scegliere la sezione o il collegio giudicante
  • Assunta violazione del principio della precostituzione del giudice
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale. (costituzione, art. 25, primo comma).
Leggi la massima
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 502 c.p.p., l'imputato, se sottoposto a giudizio direttissimo, deve essere fatto condurre innanzi al giudice, non è applicabile nei casi in cui - come nell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi" - il rito direttissimo, per certi reati, è previsto come obbligatorio. Tuttavia la maggior ampiezza temporale, in cui, di conseguenza, in tali casi, può spaziare di fatto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla validità delle ragioni che nella sentenza n. 146 del 1969 indussero la Corte ad escludere, in materia di giudizio direttissimo, che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge. Perciò, non essendo sostanzialmente diversa da quella decisa con quella sentenza a proposito dell'art. 502 c.p.p., anche la questione proposta (dal Tribunale di Pisa, con ord. 29 ottobre 1971) nei confronti dell'art. 9 della legge n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., deve essere dichiarata priva di fondamento.

Norme impugnate

  • art. 9 legge 2 ottobre 1967, n. 895
  • art. 502 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 6394

  • Processo penale
  • Giudizio direttissimo
  • Obbligo del pubblico ministero di investire immediatamente il giudice anche in mancanza di una diretta sanzione.
Leggi la massima
Pur in mancanza di una diretta e specifica sanzione, è certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalità del giudizio direttissimo, l'obbligo del pubblico ministero, nei casi in cui per legge si deve procedere con tale rito, di investire immediatamente il giudice.

Norme impugnate

  • art. 502 codice di procedura penale del 1930

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Maffei Raffaello e Corbara Alessandro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Con ordinanza del 29 ottobre 1971 il tribunale di Pisa, in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi". Premesso che la disposizione impugnata stabilisce che per i reati previsti dalla citata legge si procede col giudizio direttissimo e ritenuto che la validità di tale giudizio non è condizionata al rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 cod. proc. pen. per il comune rito direttissimo, il giudice a quo sostiene che il pubblico ministero gode, nella scelta della sezione del tribunale o del collegio giudicante, di una libertà così ampia da contrastare col principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della Costituzione. Né tale contrasto potrebbe esser ritenuto insussistente in base alla considerazione che i turni giudicanti non sono, a loro volta, precostituiti per legge, ma vengono disposti e possono esser modificati dal presidente del tribunale: rilevante, secondo l'ordinanza, è la circostanza che nell'ipotesi de qua la scelta viene in concreto operata dall'esterno, e cioè dall'ufficio del pubblico ministero.
punto 2
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del 20 gennaio 1972), ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, riportandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte nella giurisprudenza in materia e, in particolare, nella sentenza n. 146 del 1969. : Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il tribunale di Pisa sostiene che il pubblico ministero, quando promuova il giudizio direttissimo previsto dall'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi", è svincolato dal rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale per il comune rito direttissimo e di conseguenza ha una facoltà di scelta della sezione del tribunale o del collegio giudicante, che sarebbe incompatibile col principio secondo il quale l'imputato non può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.). La questione non è sostanzialmente diversa da quella decisa da questa Corte a proposito dell'art. 502 c.p.p., nel senso dell'infondatezza, con la sentenza n. 146 del 1969. I principi allora affermati - e dai quali non c'è ragione di discostarsi - valgono anche per l'attuale questione, giacché questa non presenta particolari profili per il solo fatto che la validità del giudizio direttissimo previsto dalla norma impugnata non è condizionata dal rispetto del termine previsto dall'art. 502 c.p.p. Si deve convenire che la disposizione concernente tale termine non è applicabile quando, come nel caso in esame, il legislatore preveda che per certi reati si proceda obbligatoriamente col rito direttissimo e si può anche convenire, col giudice a quo, che la non operatività di quel termine comporti la possibilità che il pubblico ministero venga a fruire di una maggiore libertà nella scelta della sezione o del collegio giudicante. Ma questa particolarità non sposta i termini della questione, perché - anche se non si vuol considerare rilevante, a causa della mancanza di sanzione, l'obbligo, certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalità del giudizio direttissimo, di investire immediatamente il giudice - la maggior ampiezza temporale in cui di fatto può spaziare l'esercizio dell'azione penale non incide in alcun modo sulla validità delle ragioni che, nella ricordata decisione, indussero questa Corte ad escludere che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve esser precostituito per legge. La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente "disposizioni per il controllo delle armi", proposta dall'ordinanza indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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