Sez. U, Sentenza n. 906 del 30/01/1991 (Rv. 470720 - 01)
Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - Sindaco - Sanzioni pecuniarie | Sanzioni pecuniarie per infrazioni urbanistico - Edilizie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Violazioni contemplate da norme regionali quale quella prevista dallo art. 51 della legge regionale della Sicilia n. 71 del 1978 - Estensione.
Urbanistica - Vigilanza e sanzioni - Sindaco - Sanzioni pecuniarie
Con riguardo alle controversie in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni urbanistico-edilizie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che è prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (operante pure dopo l'entrata in vigore delle leggi 24 novembre 1981 n. 689 e 28 febbraio 1985 n. 47), trova applicazione anche rispetto alle violazioni contemplate da norme regionali, quale quella di cui all'art. 51 della legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71 (poi abrogato dall'art. 39 della legge regionale 10 agosto 1985 n. 37).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)