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Sez. 2 - , Sentenza n. 31827 del 27/10/2022 (Rv. 665993 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Azione proposta da più condomini sia per la tutela della proprietà sia per la difesa della cosa comune - Litisconsorzio facoltativo in cause scindibili - Conseguenze in caso di successiva proposizione di appello da parte di un solo condomino - Applicabilità art. 332 c.p.c. - Effetti.
Stato
decisa il 2022-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665993-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

Allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, sicché, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltanto da alcuni degli attori originari, trova applicazione l'art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili. Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rapporti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti, a proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" ad incidere sulla sua posizione.

Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)