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Sez. L, Sentenza n. 6821 del 16/06/1995 (Rv. 492892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria ex D.L. n. 366 del 1987 - Rifiuto opposto all'avviamento al lavoro da parte di lavoratori fruenti di detto trattamento - Esclusione della decadenza dal beneficio per distanza del luogo di lavoro di cinquanta chilometri dal luogo di residenza - Disciplina ex art. 3, quarto comma, lett. a), D.L. cit. - Interpretazione - Rilevanza della residenza al momento del licenziamento da parte dell'azienda in crisi - Necessità - Fattispecie relativo al rifiuto opposto all'avviamento da un lavoratore assunto da società costituita dalla GEPI, poi trasferitosi nel Settentrione.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Con riferimento al rifiuto opposto all'avviamento al lavoro da parte di lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modificazioni nella legge 3 novembre 1987 n. 452, l'art. 3, quarto comma, lett. a), del D.L. n. 366, che esclude la decadenza dal beneficio dell'integrazione salariale se il luogo di lavoro dista più di cinquanta chilometri dal luogo di residenza del soggetto interessato, va interpretata nel senso che la residenza rilevante ai fini in questione è quella in essere al momento del licenziamento da parte dell'azienda in crisi, deponendo in tal senso esigenze sistematiche inerenti al carattere settoriale-territoriale della normativa, riguardante i lavoratori di aziende ubicate nei territori di cui all'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e finalizzata ad alleviare le conseguenze della disoccupazione derivante da crisi aziendali in tali aree. (Nella specie la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha rigettato il ricorso contro la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il rifiuto opposto all'avviamento da un lavoratore "assunto" da società costituita dalla GEPI ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 366/1987 e poi trasferitosi in città dell'Italia settentrionale e aveva conseguentemente rigettato l'impugnativa dallo stesso proposta contro l'adottato provvedimento risolutorio dello speciale rapporto).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 2, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 3 com. 4, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)