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Sez. L, Sentenza n. 2207 del 02/03/1991 (Rv. 471123 - 01)

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Tassatività delle forme - Indicazione del procuratore in un qualsiasi atto difensivo - Inidoneità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471123-01

Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma

Le forme di conferimento della procura alle liti - che consistono nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata - sono previste tassativamente dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. e non possono essere surrogate da presunzioni semplici. Pertanto, l'esistenza della Procura non può essere desunta da un qualsiasi atto difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici soltanto ove sia avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)