Sez. 5 - , Sentenza n. 4186 del 13/02/2019 (Rv. 652529 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica - Agenzia del Demanio - Legittimazione tributaria passiva - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, nel caso di beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica, vertendosi in un'ipotesi di possesso qualificato dal titolo esercitato da soggetti obbligati all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche ex art. 54 del r.d. n. 215 del 1933, la legittimazione tributaria passiva appartiene, avendo riguardo alla soggettività ai fini impositivi attribuita dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, al concessionario e non all'Agenzia del demanio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)