Sez. L, Sentenza n. 1557 del 02/03/1983 (Rv. 426381 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 104 DEL D.P.R. N. 753 DEL 1980 - EFFETTO ABROGATIVO - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - ORARI E TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25 DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 104 DEL D.P.R. N. 753 DEL 1980 - EFFETTO ABROGATIVO - LIMITI.*
L'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 (Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione), il cui primo comma stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattrore è assegnato al personale un periodo di riposo continuativo di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori", è stato abrogato dall'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (concernente norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), ma rimane in vigore come norma transitoria, ex art. 100 n. 5 del decreto presidenziale suddetto, fino a quando il governo non avrà provveduto alla "formazione, nell'ambito delle Disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'Esercizio". (Conf 1482/83, mass n 426306).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 25, Legge 06/12/1978 num. 835, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 100 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 753 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)