Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 22/09/1988 (Rv. 459917 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI -ISCRIZIONI A RUOLO - IN GENERE - TARDIVA ISCRIZIONE INTERVENUTA DOPO LA RIFORMA EX D.P.R. N. 602 DEL 1973 - INTERESSI CONSEGUENTI - DISCIPLINA EX ART. 20 DEL CIT. D.P.R. - APPLICABILITÀ.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RUOLI -ISCRIZIONI A RUOLO - IN GENERE - TARDIVA ISCRIZIONE INTERVENUTA DOPO LA RIFORMA EX D.P.R. N. 602 DEL 1973 - INTERESSI CONSEGUENTI - DISCIPLINA EX ART. 20 DEL CIT. D.P.R. - APPLICABILITÀ.*
Nel caso di tardiva iscrizione a ruolo di soppresse imposte dirette, che intervenga, ancorché per causa non imputabile al contribuente, dopo la data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trovano applicazione, per il ritardo successivo a detta data, le Disposizioni in tema di interessi di cui all'art. 20 del citato decreto, posto che si verte in materia di effetti autonomamente derivanti da quel ritardo, i quali, pur se inerenti ad un rapporto tributario già sorto, sono soggetti alla legge del tempo in cui il ritardo stesso si verifica. (V 2194/84, mass n 434226; (V 4463/83, mass n 429347).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)