Sez. 1, Ordinanza n. 856 del 16/05/1969 Cc. (dep. 30/07/1969) Rv. 112388 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE -FATTO COMMESSO SOTTO IL VIGORE DEL TU 19 AGOSTO 1948, N 1184 E CESSATO AL RIENTRO IN VIGORE DELLA LEGGE COMUNE - APPLICABILITA DEL PREDETTO TU.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE -FATTO COMMESSO SOTTO IL VIGORE DEL TU 19 AGOSTO 1948, N 1184 E CESSATO AL RIENTRO IN VIGORE DELLA LEGGE COMUNE - APPLICABILITA DEL PREDETTO TU.*
La detenzione abusiva di armi costituisce reato permanente pertanto, quando essa e iniziata e proseguita durante il periodo di efficacia del tu 19 agosto 1948, n 1184, di carattere eccezionale e temporaneo, per il principio di ultrattivita il fatto e punibile in base al predetto tu anche se la detenzione sia cessata quando era tornata in vigore la legge comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 19/08/1948 num. 1184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)