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Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Testo in vigore al

Sezione 4. Asse 4 Leader

Art. 61 Definizione dell'approccio Leader

L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

  1. a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;

  2. b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di azione locale»);

  3. c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;

  4. d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;

  5. e) realizzazione di approcci innovativi;

  6. f) realizzazione di progetti di cooperazione;

  7. g) collegamento in rete di più partenariati locali.

Art. 62 Gruppi di azione locale

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

  1. a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;

  2. b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II19 o Leader+20, o secondo l'approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;

  3. c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

Art. 63 Misure

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

  1. a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;

  2. b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

  3. c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

Art. 64 Attuazione di strategie locali

Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3.

Art. 65 Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale. Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

Capo II. Assistenza tecnica

Art. 66 Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee21, e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma. Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 % dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68. Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale. I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Art. 67 Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario. Le finalità della rete sono le seguenti:

  1. a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;

  2. b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;

  3. c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;

  4. d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

  5. e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;

  6. f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

Art. 68 Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:

  1. a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;

  2. b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Titolo V. Partecipazione del feasr

Art. 69 Risorse e loro ripartizione

1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

2. Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

2 bis. La parte dell’importo di cui al paragrafo 1 risultante dall’aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza23 modificata dalla decisione 2009/434/CE24, è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

  1. a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

  2. b) i risultati ottenuti in passato; nonché

  3. c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.

5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

5 bis.

Durante il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell’articolo 136 di tale regolamento, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma del presente articolo va dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

La quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri è spesa da questi ultimi durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

5 ter.

Se, alla chiusura del programma, l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis, primo comma, del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del contributo comunitario speso per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), rispetto agli stanziamenti disponibili ai sensi del paragrafo 5 bis, quarto comma, del presente articolo. Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.

5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

6.

La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione22, compreso il contributo del FESR conformemente al regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato23, e al regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)24, e del Fondo europeo per la pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca25, non superi i limiti seguenti:

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell’UE-25: 3,7893 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE-25: 3,7135 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE-25: 3,6188 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE-25: 3,5240 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE-25: 3,4293 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE-25: 3,3346 % del PIL,

per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE-25: 3,2398 % del PIL,

oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell’UE-25.

La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007-2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro.

Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007-2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5 % dal PIL totale stimato a norma del secondo comma, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del primo comma. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011-2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al presente comma.

Art. 70 Partecipazione del fondo

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.

  1. a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:

    1. i) il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

    2. ii) il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

  2. b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:

    1. i) l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

    2. ii) il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20 %.

4.

In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis, paragrafo 1, fino a concorrenza dell’importo risultante dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

4 bis. I paragrafi 3 e 4 possono non essere applicati al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.

4 ter. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.

4 quater.

In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino a un massimale del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano alla spesa ammissibile dichiarata ex novo in ciascuna dichiarazione certificata di spesa sostenuta nel periodo durante il quale uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

  1. a) l’assistenza finanziaria è resa disponibile a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria29, oppure è resa disponibile da altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento;

  2. b) l’assistenza finanziaria a medio termine è resa disponibile conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri30;

  3. c) l’assistenza finanziaria è resa disponibile conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga di cui al primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica dall’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche del programma e cessa di applicarsi quando lo Stato membro non soddisfa più nessuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma. In ogni caso, la deroga di cui al primo comma si applica esclusivamente alla spesa sostenuta dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013.

Quando la deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi, lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di modifica del programma inserendovi un nuovo piano di finanziamento che sia conforme alle aliquote massime applicabili prima della deroga.

Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una proposta di modifica del proprio programma di sviluppo rurale, comprensiva di un nuovo piano di finanziamento alla data in cui la deroga cessa di applicarsi conformemente al secondo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme alle aliquote massime stabilite ai paragrafi 3, 4 e 5, tali aliquote diventano automaticamente applicabili a decorrere da tale data.

5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50 % della spesa pubblica ammissibile.

6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.

7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità. Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Art. 71 Ammissibilità delle spese

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità. Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale. Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

  1. a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme22;

  2. b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

  3. c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Art. 72 Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

  1. a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

  2. b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Titolo VI. Gestione, controllo e informazione

Capo I. Gestione e controllo

Art. 74 Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

  1. a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

  2. b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

  3. c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

Art. 75 Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

  1. a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

  2. b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;

  3. c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:

    1. i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;

    2. ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

  4. d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;

  5. e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

  6. f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;

  7. g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;

  8. h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

Capo II. Informazione e pubblicità

Art. 76 Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità. Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.

2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:

  1. a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

  2. b) informa i beneficiari del contributo comunitario;

  3. c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

Titolo VII. Sorveglianza e valutazione

Capo I. Sorveglianza

Art. 77 Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma. Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1. I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

Art. 78 Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

  1. a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

  2. b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;

  3. c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;

  4. d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;

  5. e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

  6. f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 79 Procedura di monitoraggio

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.

Art. 80 Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni programma.

Art. 81 Indicatori

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto dei programmi.

2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.

3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.