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Sez. 3, Sentenza n. 544 del 08/03/1967 (Rv. 326506 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONVALIDA DI SFRATTO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE CON RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DECISORIA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326506-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CONVALIDA DI SFRATTO - REMISSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE CON RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - NATURA DECISORIA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*

Il provvedimento con cui il pretore, dopo avere emesso l'ordinanza non impugnabile di rilascio prevista dal primo comma dell'art. 665 cod.proc.civ., con riserva delle eccezioni del convenuto, rimette la causa davanti al tribunale da lui ritenuto competente a norma del secondo comma dell'art. 667 cod.proc.civ. respingendo l'eccezione di litispendenza ha contenuto decisorio e natura di sentenza in ordine alla Competenza ed e, pertanto, impugnabile con regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)