Sez. L, Ordinanza n. 1226 del 20/01/2026 (Rv. 677524-01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Patto che trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente - Nullità per frode alla legge - Sussistenza - Acquisto e successiva rivendita della merce e previsione di un maggiore corrispettivo - Validità - Esclusione - Fondamento - Aggiramento del divieto dello "star del credere".
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE
Nel contratto di agenzia, il patto con il quale si trasferisce, in modo generalizzato, sull'agente il rischio dell'inadempimento del cliente è nullo per frode alla legge, anche quando sia stipulato sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce e con la previsione di un maggiore corrispettivo, perché, mirando ad aggirare il divieto dello "star del credere", conduce ad uno snaturamento del contratto di agenziaRiferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1746 com. 3, Cod. Civ. art. 1749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)