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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1957

Decisione
decisa il 1957-06-07, depositata il 1957-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:84
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 426

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Oggetto
  • Limiti
  • Ordinanza di rinvio.
Leggi la massima
La Corte Costituzionale deve esaminare la questione di legittimità costituzionale, proposta in via incidentale, nei limiti in cui è stata precisata nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie è stato proposto dalla difesa della parte privata l'esame della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 17 Cost. - non solo dell'art. 18 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, indicato nell'ordinanza del giudice a quo, ma anche dell'art. 2 del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289, sui culti acattolici, non impugnato nel provvedimento di rinvio).

Norme impugnate

  • art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
  • art. 2 r.d. 28 febbraio 1930, n. 289

Parametri

Massima n. 427

  • Sicurezza pubblica
  • Riunione (diritto)
  • Riunione in luogo pubblico
  • Obbligo di preavviso all'autorità di P.S.
  • Inosservanza
  • Sanzioni
  • Art. 18 T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Preteso contrasto con l'art. 17 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione citato, non è richiesto preavviso). Cfr.: sentt. n. 9 del 1956 e n. 45 del 1957.

Norme impugnate

  • art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 18 giugno 1956 del Pretore di Firenze, emessa nel procedimento penale a carico di Petrini Lido, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1956. Vista la memoria depositata in cancelleria il 24 maggio 1957 dall'avvocato Giacomo Rosapepe nell'interesse del Petrini.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione; che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione, in occasione della quale fu elevata imputazione a carico di Petrini Lido venne tenuta in luogo aperto al pubblico.
punto 2
Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di prendere in esame la questione sollevata e con la propria sentenza 19 giugno 1956, n. 9, confermata con successive pronuncie, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso; che non può essere accolta la richiesta della difesa del Petrini che propone l'esame della sollevata questione di legittimità costituzionale non soltanto in relazione all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione, ma anche in relazione all'art. 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, circa il compimento di funzioni religiose dei culti acattolici, in quanto questa Corte deve esaminare la questione propostale nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di rinvio; d'altra parte giova, in proposito, osservare che con recente sentenza, dell'8 maggio 1957, n. 45, la Corte ha ritenuto il carattere generale della norma dell'art. 17 della Costituzione e la sua riferibilità ad ogni specie di riunione, comprese quelle a carattere religioso; che, non sussistendo ragioni in contrario, le richiamate pronuncie della Corte vanno pienamente confermate.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze