Sez. 5, Sentenza n. 14738 del 27/02/2002 Cc. (dep. 18/04/2002) Rv. 221324 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE | Provvedimento del Pubblico ministero - Motivazione - Per relationem alla richiesta di una parte privata - Ammissibilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE
È legittima la motivazione "per relationem" anche quando ad essere richiamata sia la richiesta, non del Pubblico ministero, ma di un'altra parte, purché i fatti cui si fa riferimento siano conosciuti o conoscibili dall'interessato, in modo che egli sia in grado di controllare la congruenza e la legittimità della motivazione stessa. (Fattispecie in cui il decreto del Pubblico ministero era motivato con riferimento alla istanza di dissequestro, che, a sua volta, rinviava ad una perizia assunta con incidente probatorio e, comunque, certamente conoscibile da parte della persona offesa, a seguito della presentazione dell'atto di appello dinanzi al tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)