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Sez. T, Ordinanza n. 34500 del 26/12/2024 (Rv. 673249-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Avviso di accertamento - Difficoltà nell'individuazione dell'indirizzo del contribuente - Notificazione a soggetto diverso e sovraordinato - Impugnazione di quest'ultimo - Improponibilità - Ragioni - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673249-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM

In tema di processo tributario, se l'avviso di accertamento è notificato a un soggetto diverso dal contribuente, ancorché a causa della difficoltà pratica di individuare l'indirizzo di quest'ultimo ed in ragione della posizione di sovraordinazione del primo, il destinatario della notifica non può proporre l'impugnazione dell'atto, perché la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata, che, in ragione della difficoltà di reperimento dell'indirizzo delle due parrocchie destinatarie dell'atto, aveva ritenuto valida la notifica di un avviso di accertamento effettuata alla diocesi, in quanto ente sovraordinato e dotato di potere e autorità sulle parrocchie, la cui autonomia giuridica era stata pretermessa).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)