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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1970

Decisione
decisa il 1970-05-21, depositata il 1970-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:84
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5042

  • Regione siciliana
  • Alta corte
  • Giudizi penali
  • Statuto speciale, artt. 26 e 27
  • Illegittimità costituzionale già dichiarata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme già dichiarate costituzionalmente illegittime è manifestamente infondata, poiché tali norme hanno cessato di avere efficacia. (Nella specie: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana: norme già dichiarate incostituzionali con la sent. n. 6 del 1970).

Norme impugnate

  • art. 27 d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455
  • art. 26 d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; che non vi è stata costituzione di parti innanzi a questa Corte; che con la indicata ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 3, 28, 102 e 134 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle stesse norme; che, in simili casi secondo la giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente infondata, avendo le norme dichiarate costituzionalmente illegittime cessato di avere efficacia;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze