Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 13 Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica ai seguenti casi:
a) gli appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;
b) gli appalti per attività d’intelligence;
c) gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra Stati membri, questi ultimi comunicano alla Commissione l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
d) gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni;
e) gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f) gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti:
i) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
ii) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; o
iii) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
g) i servizi di arbitrato e di conciliazione;
h) i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
i) i contratti d’impiego;
j) i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
Sezione 4. Intese speciali
Art. 14 Appalti riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III. Norme applicabili agli appalti di servizi
Art. 15 Appalti di servizi elencati nell’allegato I
Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato I sono aggiudicati in conformità degli articoli da 18 a 54.
Art. 16 Appalti di servizi elencati nell’allegato II
Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato II sono soggetti unicamente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.
Art. 17 Appalti misti di servizi elencati negli allegati I e II
Gli appalti aventi per oggetto servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato II sono aggiudicati secondo gli articoli da 18 a 54 allorché il valore dei servizi elencati nell’allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono aggiudicati conformemente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.
Capo IV. Disposizioni specifiche sulla documentazione dell’appalto
Art. 18 Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato II figurano nella documentazione dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto).
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti) o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III e, in ordine di preferenza:
alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee,
alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche civili comuni,
alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali,
ad altre norme civili internazionali,
ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti,
alle specifiche tecniche civili originate dall’industria e da essa ampiamente riconosciute, o
agli «standard di difesa» nazionali, definiti all’allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.
Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione «o equivalente»;
b) o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; questi ultimi possono includere caratteristiche ambientali. Detti parametri devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;
c) o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) o mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per altre caratteristiche.
4. Quando si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa/o prescritti. Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali definite dalle ecoetichettature europee o (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:
esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto,
i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti e i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova appropriato quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
Art. 19 Varianti
1. Laddove il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nel bando di gara se autorizzano o meno varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.
Art. 20 Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell’approvvigionamento richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, in conformità degli articoli 21, 22 e 23, o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.
Art. 21 Subappalto
1. L’aggiudicatario è libero di selezionare i suoi subappaltatori per tutti i subappalti che non sono coperti dai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e, in particolare, non deve essergli chiesto di discriminare subappaltatori potenziali a motivo della nazionalità.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere invitata/o da uno Stato membro a chiedere all’offerente di:
indicare nella sua offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti nonché l’oggetto dei subappalti per i quali essi sono proposti, e/o
indicare qualsiasi modifica che si verifichi a livello dei subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto.
3. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può obbligare o può essere invitata/o da uno Stato membro ad obbligare l’aggiudicatario ad applicare le disposizioni del titolo III a tutti o ad alcuni dei subappalti che l’aggiudicatario intende affidare a terzi.
4. Gli Stati membri possono stabilire che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore possa chiedere o possa essere invitata/o a chiedere all’aggiudicatario di subappaltare a terzi una quota dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che impone tale subappalto esprime tale percentuale minima sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e una massima. La percentuale massima non può superare il 30 % del valore dell’appalto. Tale forcella è proporzionata all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale. Qualsiasi percentuale di subappalto rientrante nella forcella di valori indicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è considerata soddisfare i requisiti del subappalto stabiliti nel presente paragrafo. Gli offerenti possono proporre di subappaltare una parte del valore totale che supera il valore massimo della forcella richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al primo comma. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligata/o da uno Stato membro a chiedere agli offerenti di specificare anche quale parte o quali parti della loro offerta intendono subappaltare oltre la percentuale richiesta nonché i subappaltatori che hanno già individuato. L’aggiudicatario aggiudica subappalti corrispondenti alla percentuale che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore gli chiede di subappaltare in conformità delle disposizioni del titolo III.
5. In tutti i casi in cui uno Stato membro stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono respingere i subappaltatori selezionati dall’offerente nella fase della procedura di aggiudicazione relativa all’appalto principale o dall’aggiudicatario durante l’esecuzione dell’appalto, tale esclusione può basarsi esclusivamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per l’appalto principale. Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore rigetta un subappaltatore, deve fornire una giustificazione scritta all’offerente o all’aggiudicatario, indicando le ragioni per cui esso ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
6. Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono indicate nei bandi di gara.
7. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell’operatore economico principale.
Art. 22 Sicurezza dell’informazione
Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto. A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:
a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l’esecuzione dell’appalto;
c) informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;
d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto.
In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che le misure e i requisiti di cui al secondo comma siano conformi alle loro disposizioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.
Art. 23 Sicurezza dell’approvvigionamento
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:
a) certificazione o documentazione la quale dimostri in modo soddisfacente per l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che l’offerente è in grado di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, inclusa qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati;
b) l’indicazione di qualsiasi restrizione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di divulgazione, trasferimento o utilizzo dei prodotti o dei servizi o di qualsiasi risultato di tali prodotti e servizi che deriverebbe da intese sui controlli delle esportazioni o sulla sicurezza;
c) certificazione o documentazione la quale dimostri che l’organizzazione e l’ubicazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell’approvvigionamento precisate nel capitolato d’oneri e l’impegno a garantire che eventuali cambiamenti della sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto non incideranno negativamente sul rispetto di tali condizioni;
d) l’impegno dell’offerente a predisporre e/o conservare la capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
e) qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dalle autorità nazionali dell’offerente in materia di soddisfacimento di esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore che possano presentarsi a seguito di una situazione di crisi;
f) l’impegno dell’offerente a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto;
g) l’impegno dell’offerente ad informare tempestivamente l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione, della sua catena di approvvigionamento o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei confronti di tale amministrazione/ente.
h) l’impegno dell’offerente a fornire all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, secondo termini e condizioni da concordare, tutti i mezzi specifici necessari per la produzione di parti di ricambio, componenti, insiemi e attrezzature speciali di prova, compresi disegni tecnici, licenze e istruzioni per l’uso, qualora non sia più in grado di provvedere a tali forniture.
Non può essere chiesto ad un offerente di ottenere da uno Stato membro un impegno che comprometterebbe la facoltà di tale Stato membro di applicare, in conformità del pertinente diritto internazionale o comunitario, i propri criteri nazionali in materia di autorizzazioni per l’esportazione, il trasferimento o il transito nella situazione vigente al momento di tale decisione di autorizzazione.
Art. 24 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località o nel paese terzo in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o il servizio deve essere fornito. Il primo comma non osta all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 in materia di verifica delle offerte anormalmente basse.
Capo V. Procedure
Art. 25 Procedure da applicare
Per aggiudicare gli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Nelle circostanze di cui all’articolo 27, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 28, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
Art. 26 Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti di supporto ed al fine di individuare l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 47.
2. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso o meno a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 27 Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 38 a 46 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
5. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi d’informazione non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 47. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, l’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.
Art. 28 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Nei seguenti casi le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e giustificano il ricorso a tale procedura nell’avviso relativo agli appalti aggiudicati, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 3:
1) nel caso degli appalti di lavori, forniture e servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all’esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima;
b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con gli articoli 5, 19, 21, 24 e con il capo VII del titolo II, presentate in esito all’esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo, nella misura in cui:
i) le condizioni iniziali dell’appalto non sono sostanzialmente modificate; e
ii) essi includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 39 a 46 che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
c) quando l’urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d);
d) nella misura strettamente necessaria, quando per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori in questione, non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore;
e) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
2) nel caso degli appalti di servizi e di forniture:
a) per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli menzionati all’articolo 13;
b) per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca e di sviluppo, fatta eccezione per la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;
3) nel caso degli appalti di forniture:
a) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente oppure all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e alle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;
b) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
c) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;
4) nel caso degli appalti di lavori e di servizi:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, per l’esecuzione dei lavori o dei servizi quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all’operatore economico che esegue tali lavori o presta tali servizi:
i) qualora tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore; oppure
ii) qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non può superare il 50 % dell’importo dell’appalto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo. La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori per l’applicazione dell’articolo 8. Il ricorso a questa procedura è limitato ai cinque anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;
5) nel caso degli appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziate all’estero, quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7.
Art. 29 Accordi quadro
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell’articolo 47. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. In tali circostanze eccezionali, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori forniscono una giustificazione adeguata per dette circostanze nell’avviso di cui all’articolo 30, paragrafo 3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:
mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure
qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, in conformità della procedura seguente:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto resta riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Capo VI. Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza
Sezione 1. Pubblicazione di bandi e avvisi
Art. 30 Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono rendere noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all’allegato VI, punto 2:
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.
Gli avvisi di cui al primo comma sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare appalti o accordi quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. La pubblicazione degli avvisi di cui al primo comma è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all’articolo 33, paragrafo 3. Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o al dialogo competitivo rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono esentati dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 31 Pubblicazione non obbligatoria
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono pubblicare in conformità dell’articolo 32 avvisi o bandi concernenti appalti non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.
Art. 32 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate all’allegato VI, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 33, paragrafo 7, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VI, punto 1, lettere a) e b).
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 33, paragrafo 7, entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
5. I bandi e gli avvisi, nonché il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale o su un profilo di committente prima della data della loro trasmissione alla Commissione. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.
6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, è limitato a 650 parole circa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
8. La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell’informazione trasmessa in cui è citata la data di tale pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Sezione 2. Termini
Art. 33 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell’invio del bando di gara. Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito.
3. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque non può mai essere inferiore a ventidue giorni. Il termine decorre dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Il termine ridotto di cui al primo comma è consentito a condizione che l’avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato IV, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che l’avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara.
4. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato VI, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, primo comma, possono essere ridotti di sette giorni.
5. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, secondo comma, è possibile qualora l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore offra, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell’allegato VI, l’accesso diretto, illimitato e totale al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet sul quale tale documentazione è accessibile. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 4.
6. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all’articolo 34, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
7. Qualora, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire:
un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, e
nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.