Sez. 1 - , Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 (Rv. 654535 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Relata di notificazione conforme al modello ministeriale - Idoneità a provare la notificazione della cartella - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del credito tributario - Sussistenza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 1219 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)