diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 15/03/1994 (Rv. 485708 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Onorari - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485708-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri e architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, stabilendo che sui compensi dovuti spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, pone un saggio legale degli interessi medesimi in favore dell'ingegnere o architetto, che, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa, faccia istanza degli interessi legali, e stabilendo che il pagamento delle somme dovute al professionista deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla consegna della specifica e collegando alla scadenza di tale termine la decorrenza degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, esclude che tali somme possano produrre interessi di sorta prima della scadenza di tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)