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Sez. L, Sentenza n. 535 del 21/01/1999 (Rv. 522486 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Al domicilio del creditore - Credito determinabile mediante calcolo sulla base di elementi predeterminati - Inclusione - Conseguenze - "Mora ex re" alla scadenza - Applicabilità - Responsabilità per interessi e maggior danno ex art. 1224 - Sussistenza - Fattispecie relativa a debito di agente di società posta in liquidazione coatta amministrativa da adempiere al domicilio del commissario liquidatore.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522486-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

L'art. 1182, comma terzo, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione ("mora ex re"), a norma dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e secondo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 3, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 197, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 197, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)