Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Testo in vigore al
Art. 4 Indennita' premio di servizio - Misura
1. Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.
2. Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche computabili:
a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare.
3. I criteri per la determinazione della misura dell'indennita' premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
4. Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinera' le modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma.1a
Art. 5 Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto
1. L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che - a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge - cessi dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennita' premio di servizio previsto dall'articolo 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:
a) con meno di 15 anni di servizio in eta' non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
b) con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilita' fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera a);
c) con meno di 20 anni di servizio per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.
3. Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.
Art. 6 Assegno vitalizio - Reversibilita
1. L'assegno vitalizio - di cui al precedente articolo 5 - in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, e' reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:
1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purche' il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 720 anno di eta', sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, e' equiparato alla vedova purche' si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera a) del precedente articolo 3.
In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenne: a questa e' equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.
Per le orfane e' richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finche' non contragga matrimonio.
3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 650 anno di eta'.
2. Le condizioni di nullatenenza e di inabilita' richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.
3. Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio e' subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.
4. Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.
Art. 7 Assegno vitalizio - Assegno indiretto
1. Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6.
Art. 8 Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto
1. L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto e' pari alla somma:
a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;
b) della rendita di lire 69.000.
2. In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' previsto per la vedova ed orfani dal successivo articolo 9.
3. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.
4. In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto puo' essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilita'.
Art. 9 Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita
1. L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e' pari alla somma:
a) della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;
b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente articolo 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato articolo 6.
2. L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.
3. In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' puo' essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilita'.
Art. 10 Revisione della misura dei benefici previdenziali
1. In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonche' agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera b) degli articoli 8 e 9, a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione.
2. Le disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 10 e nel comma terzo dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono abrogate.
Art. 11 Misura del contributo previdenziale
1. Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.
3. Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti:
1) dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
2) a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
3) dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
4) dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
5) dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
4. Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.
5. La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme, e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
6. Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.
7. Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.
Art. 12 Facolta' di riscatto di servizi
1. Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
2. Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni.
Art. 13 Contributo di riscatto
1. Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo precedente viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 14 Modalita' per ottenere il riscatto
1. Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio.
2. Sulla domanda di riscatto decide il consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.
Art. 15 Rateizzazione del contributo di riscatto
1. L'iscritto ha facolta' di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 13 sia trasformato in annualita' costanti da pagare a rate mensili posticipate per un numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno.
2. L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 14 non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa.
3. In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalita' di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 16 Indennita' di licenziamento - Disciplina
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non e' dovuta la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione.
2. Il diritto alla predetta indennita' se spettante in base alle vigenti disposizioni e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennita' e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi
1. E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo e' iscritto per legge.
2. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data.1
3. I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.
Art. 18 Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti
1. Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attivita' di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di eta'.
2. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
3. Le limitazioni di eta' non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilita' al lavoro.
Art. 19 Salvo quanto previsto all'articolo 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili
1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE