Sez. L, Sentenza n. 7043 del 24/03/2010 (Rv. 612525 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Azione od eccezione di nullità del rapporto assicurativo previdenziale - Imprescrittibilità ex art. 1422 cod. civ. - Sussistenza - Contributi indebitamente versati - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE
L'azione od eccezione con la quale l'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)