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Sez. L, Sentenza n. 7043 del 24/03/2010 (Rv. 612525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Azione od eccezione di nullità del rapporto assicurativo previdenziale - Imprescrittibilità ex art. 1422 cod. civ. - Sussistenza - Contributi indebitamente versati - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE

L'azione od eccezione con la quale l'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)