Sez. L, Sentenza n. 17815 del 07/09/2005 (Rv. 583499 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Potere del giudice di legittimità di verificarne la sussistenza - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Il giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso che con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, ad una transazione) ne determina l'inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)