Sez. 5, Ordinanza n. 3628 del 30/10/1979 Cc. (dep. 22/11/1979) Rv. 143470 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL TERZO COMMA DELL'ART 151 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRONUNCIA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL TERZO COMMA DELL'ART 151 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRONUNCIA.*
La sentenza n 96 del 1971 della Corte costituzionale, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 151, comma terzo, cod proc pen, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento sia notificata anche al difensore del dibattimento, abbia o no questi proposto impugnazione, muova dal presupposto che il gravame sia stato comunque proposto da altro soggetto che ne abbia facolta e che l'imputato non abbia designato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)