Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e ambito d'applicazione
1. Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
b) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
c) alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;
d) agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;
e) agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
f) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali valori mobiliari:
i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi12;
g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;
h) agli strumenti finanziari inclusi in un’offerta qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5000000 EUR;
i) ai «bostadsobligationer» emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:
i) i «bostadsobligationer» emessi siano della stessa serie;
ii) i «bostadsobligationer» siano emessi a rubinetto nel corso di uno specifico periodo di emissione fissato nel prospetto;
iii) i termini e le condizioni dei «bostadsobligationer» non siano modificati nel corso del periodo di emissione; e
iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti «bostadsobligationer», conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da strumenti finanziari;
j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75000000 EUR, a condizione che tali strumenti finanziari:
i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d), h), i) e j), un emittente, un offerente o una persona che chieda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha diritto di redigere un prospetto ai sensi della presente direttiva in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti l’adeguamento dei limiti di cui al paragrafo 2, lettere h) e j), del presente articolo.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "strumenti finanziari": i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4), della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5), della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi. Per tali strumenti può essere applicabile la legislazione nazionale;
b) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
c) "strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono titoli di capitale;
d) "offerta al pubblico di strumenti finanziari": una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;
e) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti di cui all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari13 e le persone o i soggetti che sono, su richiesta, trattate come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, a meno che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva;
f) "piccole e medie imprese": società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43000000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50000000 di EUR;
g) "ente creditizio": un'impresa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio13;
h) "emittente": una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;
i) «persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra al pubblico strumenti finanziari;
j) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE;
k) "programma di offerta": un programma che consentirebbe l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, di una categoria e/o classe simile, in modo continuo o ripetuto durante un determinato periodo di emissione;
l) "strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto": quelli emessi a rubinetto o almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi;
m) «Stato membro d'origine»:
i) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
ii) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1000 EUR e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo, stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1000 EUR;
iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE15 o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo nelle circostanze seguenti:
qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2044/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato16;
n) "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;
o) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
i) il cui oggetto sia l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operino in base al principio della ripartizione dei rischi; e
ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;
p) "quota di un organismo di investimento collettivo": gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
q) "approvazione": l'atto positivo al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, comprendente la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilità;
r) "prospetto di base": un documento contenente tutte le informazioni pertinenti, come specificato negli articoli 5, 7 e 16, nel caso in cui vi sia un supplemento, riguardanti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o ammessi alle negoziazioni e, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta.
s) «informazioni chiave»: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente. A seconda dell’offerta e degli strumenti coinvolti, le informazioni chiave comprendono i seguenti elementi:
i) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali, incluse le attività, passività e la situazione finanziaria;
ii) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi agli strumenti finanziari;
iii) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;
iv) i dettagli dell’ammissione alla negoziazione;
v) le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi;
t) «società con ridotta capitalizzazione di mercato»: una società quotata su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100000000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.
2.
3.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le definizioni di cui al paragrafo 1, compreso l’adeguamento delle soglie utilizzate per la definizione delle PMI e per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati nazionali, della legislazione e delle raccomandazioni dell’Unione nonché degli sviluppi economici.
Art. 3 Obbligo di pubblicare un prospetto
1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.
2.
L’obbligo di pubblicare il prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:
a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o
b) un’offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o
c) un’offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o
d) un’offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100000 EUR; e/o
e) un’offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100000 EUR.
Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).
Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell’articolo 9 e l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.
3. Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti le soglie di cui al paragrafo 2, lettere da c) a e), del presente articolo.
Art. 4 Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto
1.
L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle offerte al pubblico dei seguenti tipi di strumenti finanziari:
a) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
b) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione;
d) dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;
e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un’impresa collegata, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale nell’Unione e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.
La lettera e) si applica anche a una società registrata al di fuori dell’Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di paese terzo. In quest’ultimo caso, l’esenzione si applica a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento alla lettera e), siano disponibili almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi.
Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta le decisioni di equivalenza secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, affermando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera e), equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)15, dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, e dalla direttiva 2004/109/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato16, e che sono soggetti a un’efficace vigilanza e un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione siano da considerare equivalenti e fornisce informazioni utili a tal fine.
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente qualora soddisfi almeno le seguenti condizioni:
i) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e controllo efficaci su base continuativa;
ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, per cui tali strumenti possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e sono liberamente negoziabili;
iii) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti ad obblighi di informazione periodica e continua che garantiscono un elevato livello di tutela degli investitori; nonché
iv) la trasparenza e l’integrità del mercato sono assicurate, con la prevenzione degli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato.
Per quanto concerne la lettera e), al fine di tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a precisare i criteri di cui sopra o ad aggiungere ulteriori criteri da applicare nella valutazione dell’equivalenza.
e)
2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti degli strumenti finanziari:
a)
b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione;
e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
g)
h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;
ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14;
iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;
iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;
v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione;
vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e
vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.
3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in prosieguo l'«AESFEM»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio17, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, lettere da a) a h). Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Capo II. Redazione del prospetto
Art. 5 Il prospetto
1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile.
2.
Il prospetto contiene informazioni concernenti l’emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi la quale, concisamente e in linguaggio non tecnico fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori al momento di stabilire se investire in tali strumenti finanziari. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di strumenti finanziari simili e il suo contenuto dovrebbe includere le informazioni chiave sugli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori a stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre un’avvertenza secondo cui:
a) va letta come un'introduzione al prospetto e
b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo e
c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e
d) la responsabilità civile incombe alle persone che hanno presentato la nota di sintesi chiedendone la notifica, compresa la sua eventuale traduzione, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto.
Se il prospetto si riferisce all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non lo preveda, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull’emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
4. Per i seguenti tipi di strumenti finanziari il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
a) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;
b) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi:
i) se le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, sono investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e
ii) se, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme sono destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi14.
Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario a norma dell'articolo 16, da informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a norma dell'articolo 16. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, depositate presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e comunicate da tale autorità competente all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento dell'offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali condizioni definitive all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
5.
Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti definiti al presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure in relazione agli elementi seguenti:
a) il formato del prospetto o del prospetto di base, la nota di sintesi, le condizioni definitive e i supplementi al prospetto; nonché
b) il contenuto dettagliato e la forma specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi.
Tali atti delegati sono adottati entro il 1o luglio 2012.
Art. 6 Responsabilità per il prospetto
1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.
2.
Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.
Art. 7 Informazioni minime
1. Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.
2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:
a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;
b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;
c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;
d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;
e) la diversa natura delle attività e le dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), le società con ridotta capitalizzazione di mercato e le PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;
f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.
g) si applica un regime informativo proporzionato alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, soggette ad opportuni requisiti di informazione continua e a norme in materia di abusi di mercato, sempre che l’emittente non abbia disatteso i diritti di opzione obbligatori.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell’ambito finanziario e non finanziario quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva.
4. L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 8 Omissione di informazioni
1.
Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:
a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o
b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.
I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dagli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se ritiene che:
a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o
b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o
c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.
3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma degli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.
3 bis. Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che richiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nell’elaborazione di un prospetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, omettere informazioni su tale garante.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli, 24 ter e 24 quater, le misure relative al paragrafo 2.
5. L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 9 Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione
1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell’offerta al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’articolo 16.
2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.
3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.
4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di dodici mesi. Il documento di registrazione, aggiornato a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, o dell’articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.
Art. 10 Informazioni
Art. 11 Inclusione delle informazioni mediante riferimento
1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o depositati presso quest’ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell’emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.
2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.
3.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da includere mediante riferimento.
L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 12 Prospetti costituiti da documenti separati
1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. In tal caso la nota informativa sugli strumenti fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all’approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell’articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.
3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.
Capo III. Modalità di approvazione e di pubblicazione del prospetto
Art. 13 Approvazione del prospetto
1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
2.
Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.
Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.
L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all’AESFEM e contestualmente all'emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti forniscono all’AESFEM una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.
3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.
4.
Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.
Nel caso di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dovrebbe far sapere all'emittente se i documenti sono incompleti entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
5. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’AESFEM e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell’approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6.
La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.
7.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'approvazione del prospetto, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per l'approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.
L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 14 Pubblicazione del prospetto
1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, deve essere accessibile all’AESFEM tramite l’autorità competente ed è messo a disposizione del pubblico dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.
2.
Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:
a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;
b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
c) in forma elettronica sul sito web dell’emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o
d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, o
e) in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.
Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili della redazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma della lettera a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).
3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o nel sito web del mercato regolamentato.
4 bis. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine o sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.
5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.
6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.
8.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4.
L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 15 Pubblicità
1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.
2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.
3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise o fuorvianti. Tali informazioni devono anche essere coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.
4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.
5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.
6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.
7.
Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui al paragrafo 4.
L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.