Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 51 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7070
- Donazioni
- Divieto di donazioni tra coniugi
- Cod. civ., art. 781
- Limitazione della capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci rapporti
- Contrasto con art. 3 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità della norma impugnata.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ., che vietava gli atti di liberalità tra coniugi durante il matrimonio). Cfr.: sent. n. 91 del 1973.
Norme impugnate
- art. 781 c.c.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1973 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Bertagnoli Adolfo e Covi Elisa, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
punto 2
Considerato che identica questione è stata già risolta da questa Corte con la sentenza n. 91 del 1973 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 781 del codice civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 91 del 14 giugno 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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