Sez. 2, Sentenza n. 2295 del 10/04/1980 (Rv. 405966 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE E DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI AVER SODDISFATTO OGNI SPETTANZA DEL CREDITORE - COMPATIBILITA CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE E DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI AVER SODDISFATTO OGNI SPETTANZA DEL CREDITORE - COMPATIBILITA CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - ESCLUSIONE.*
L'incompatibilita dell'eccezione di prescrizione presuntiva con la contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza del credito, comportante implicita ammissione che l'obbligazione non e stata estinta (art 2959 cod civ), non viene meno per il caso in cui il debitore medesimo sostenga anche di aver soddisfatto ogni spettanza del creditore, in quanto tale ulteriore deduzione, in aggiunta a quella contestazione, deve intendersi riferita a rapporti diversi da quello oggetto di controversia. (V 3774/77, mass n 387442).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)