diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 717/96 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1996 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione2, in particolare l'articolo 23,

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)3, vieta le spedizioni di animali vivi della specie bovina, nonché di carni o di altri prodotti da essi ottenuti, dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e verso paesi terzi, a causa dell'incidenza della BSE nel Regno Unito; che vitelli nati nel Regno Unito erano stati esportati verso altri Stati membri a fini di ingrasso prima dell'introduzione di tale divieto; che l'eventualità che tali vitelli siano immessi nella catena alimentare umana o animale ha suscitato la diffidenza dei consumatori nei confronti delle carni bovine, con conseguenti perturbazioni dei mercati in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi; che è pertanto necessario adottare misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nei suddetti paesi; che è opportuno istituire un regime, cofinanziato dalla Comunità, il quale autorizzi il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi ad acquistare gli animali in questione allo scopo di abbatterli e distruggerli;

considerando che, viste le proporzioni della malattia e quindi l'entità degli sforzi necessari per sostenere il mercato, è opportuno che tali sforzi vengano condivisi dalla Comunità e dagli Stati membri interessati;

considerando che il prezzo più recente delle carcasse di vitelli registrato sul mercato comunitario era pari a 2,8 ECU per chilogrammo di peso vivo e che è quindi opportuno basare il prezzo di acquisto su tale valore, fatta salva la possibilità di ulteriori adeguamenti in funzione dell'evoluzione successiva; che, in casi analoghi, la Comunità ha partecipato alla spesa globale nella misura del 70 %; che è opportuno istituire un contributo comunitario pari a 70 % del prezzo di acquisto pagato dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi per ogni animale distrutto ai sensi del presente regolamento;

considerando che è necessario garantire che gli animali acquistati vengano abbattuti e distrutti secondo le norme igieniche; che il prezzo pagato ai produttori è inteso a compensarli della mancata vendita dei vitelli; che deve essere quindi vietata la commercializzazione dei vitelli in questione; che è necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità degli Stati membri interessati;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina di età pari o inferiore a 6 mesi al 20 marzo 1996, il quale si trovi in tale data presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore, il quale sia in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito.

2.

Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. Se la pelle viene asportata, la testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate o l'animale intero vengono trasportati in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o di fusione appositamente autorizzati e ivi distrutti in modo tale che nessun frammento di essi possa essere messo in commercio. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante delle autorità competenti, rispettivamente del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente,

— le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi possono autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda per rispettare gli usi locali in materia di protezione del benessere degli animali;

— le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

— nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati gli animali di cui al paragrafo 1, o nei recinti del macello simultaneamente agli animali di cui al paragrafo 1;

— qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali di cui al paragrafo 1, essi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

4.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati provvedono a:

— effettuare i controlli amministrativi richiesti e un'efficiente supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

— controllare le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni inopinate, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli e verifiche sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

5. Se il numero di animali messi in vendita a fini di distruzione supera la capacità di distruzione dello Stato membro interessato, l'autorità competente può limitare l'accesso al regime di cui al presente regolamento.

Art. 2

1. Il prezzo che l'autorità competente paga per l'acquisto degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 2,8 ECU/kg di peso vivo. Se l'animale è pesato dopo essere stato dissanguato, il peso è maggiorato del 5 %.

2. La Comunità cofinanzia in ragione del 70 % il prezzo di acquisto pagato dallo Stato membro per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'articolo 1.

3. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.

Art. 3

Il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per garantire la debita applicazione del presente regolamento e la piena conformità alle sue disposizioni. Essi informano al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

Art. 4

Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi provvedono a:

  1. a) informare la Commissione, ogni mercoledì, del numero di animali

    — acquistati e

    — macellati

  2. b) redigere una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza mensile.

a norma del presente regolamento durante la settimana precedente;

Art. 5

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio4, gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente dello Stesso membro interessato, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'11 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione