Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 511 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3868
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'ordinanza di rimessione che, sia in punto di rilevanza sia in punto di manifesta non infondatezza, motivi "per relationem" ad altra ordinanza (dello stesso giudice rimettente), elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice di esporre termini e motivi della questione e la questione sollevata è pertanto manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 47, terzo e quarto comma, L. 26 luglio 1975, n.354, quale modificato dall'art. 11 L. 11 ottobre 1986, n.663).
Norme impugnate
- art. 11 legge 11 ottobre 1986, n. 663
- art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 47, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 27 aprile 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, "del nuovo ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986";
e che le ordinanze di rimessione richiamano "tutte le argomentazioni esposte" in altra ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale di sorveglianza, "con la quale è stata sollevata d'ufficio la stessa questione di incostituzionalità";
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale, facendo riferimento all'ordinanza richiamata dal giudice a quo, si è riportato all'atto di intervento allora depositato;
punto 2
Considerato che le ordinanze di rimessione motivano, sia in punto di rilevanza sia in punto di manifesta infondatezza, per relationem ad altra ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., fra le più recenti, sentenza n. 128 del 1987; ordinanze n. 306 del 1986, n. 281 del 1986, n. 204 del 1986);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 27 aprile 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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