Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 695 del 15/01/2020 (Rv. 656863 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimento ex l. n. 89 del 2001 - Termine fissato dal giudice o dalla legge per la riassunzione - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Nel procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, il termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, al fine della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art 50 c.p.c., è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, posto che la previsione di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, costituisce una disposizione di carattere generale, mentre le eccezioni, elencate nell'art. 3 della stessa legge sono tassative e, quindi, insuscettibili di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)