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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 470 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-16, depositata il 1998-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:470
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24299

  • Imposte e tasse in genere
  • Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia di imposte sui redditi e in particolare di irpeg
  • Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
  • Omessa motivazione dell'ordinanza di rimessione, sia in punto di rilevanza, che in punto di non manifesta infondatezza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 16 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516), concernente le condizioni richieste per la definizione agevolata, attraverso la dichiarazione integrativa, delle pendenze in materia di imposte sui redditi, e in particolare di IRPEG. L'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene alcun cenno sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - rilevanza che non è dato desumere neppure da una descrizione, ancorché sommaria, della fattispecie concreta - sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di costituzionalità, risultando pertanto del tutto disattesa la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo la quale nell'atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale devono essere indicati i termini e i motivi della prospettata eccezione. - Nello stesso senso, su altri casi di omessa motivazione della ordinanza di rimessione, tra le molte, O. nn. 253/1998, 129/1998, 435/1996 e 275/1995. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

  • legge 7 agosto 1982, n. 516
  • art. 16 d.l. 10 luglio 1982, n. 429

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, su ricorso proposto dall'Ufficio imposte dirette di Conegliano contro Moretti e C. s.a.s., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Treviso, con ordinanza del 21 gennaio 1986 (pervenuta a questa Corte il 1 giugno 1998 ed iscritta al r.o. n. 434 del 1998) - emessa nel giudizio di appello proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Conegliano nei confronti della società Moretti e C. s.a.s. - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (recte: d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun cenno di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo che non è dato desumere neppure da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio medesimo, sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di costituzionalità: che, pertanto, avendo il giudice a quo completamente disatteso la prescrizione secondo la quale l'ordinanza deve indicare i termini ed i motivi della rimessione (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte, ordinanze nn. 253 e 129 del 1998, 435 del 1996 e 275 del 1995).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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