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Sez. 2, Sentenza n. 976 del 11/05/1967 (Rv. 327238 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A MISURA - FUNZIONE DELLA MISURA - MODIFICAZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO E CONSIDERAZIONE DELLA VENDITA COME CONCLUSA A CORPO NELL'ATTO PUBBLICO RIPRODUTTIVO DEL CONTRATTO GIA STIPULATO CON SCRITTURA PRIVATA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327238-01

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A MISURA - FUNZIONE DELLA MISURA - MODIFICAZIONE DEL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO E CONSIDERAZIONE DELLA VENDITA COME CONCLUSA A CORPO NELL'ATTO PUBBLICO RIPRODUTTIVO DEL CONTRATTO GIA STIPULATO CON SCRITTURA PRIVATA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*

Nella vendita a misura l'immobile o la parte di immobile oggetto del contratto sono sempre esattamente individuati e la misura funziona come criterio per la Determinazione del prezzo complessivo, fermo restando l'oggetto nella sua entita fisica. Pertanto, i contraenti, nello stipulare l'atto pubblico riproduttivo del contratto gia concluso con scrittura privata, ben possono modificare il criterio per la Determinazione del prezzo complessivo, considerando la vendita come conclusa a corpo, sempre che l'entita fisica dell'immobile rimanga inalterata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)