Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Capo III. Della connessione dei procedimenti e dei suoi effetti sulla competenza
Art. 45 Casi di connessione
1. Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:
1° se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre;
2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita';
3° se una persona e' imputata di piu' reati;
4° se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
Art. 46 Effetti della connessione sulla competenza per materia
1. Se alcuno dei procedimenti connessi appartiene alla competenza della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla corte d'assise; negli altri casi appartiene al tribunale, qualora alcuno dei procedimenti sia di sua competenza.
2. Se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessita' di indagini, per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perche' questa non sia ritardata, il magistrato puo' provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione e' completa continuandola per gli altri.
3. Le norme per l'istruzione e per il giudizio da osservarsi davanti al giudice competente per connessione si applicano a tutti i procedimenti connessi.
Art. 47 Effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia, appartiene a quello tra essi nella circoscrizione del quale fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il maggior numero di reati.
Art. 48 Altre regole relative agli effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia appartiene, quando i reati sono di pari gravita' e sono stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, al giudice designato dalla sezione istruttoria presso la corte medesima. In questo caso ciascuno degli uffici del pubblico ministero trasmette col suo parere gli atti alla sezione istruttoria, che provvede d'urgenza con ordinanza con la quale designa il giudice che deve giudicare di tutti i reati; se pero' la sezione istruttoria ritiene per ragioni di convenienza di ordinare la separazione dei procedimenti ne rinvia la cognizione ai giudici rispettivamente competenti per territorio.
2. Se i predetti reati sono stati commessi in circoscrizioni di diversi distretti di corte d'appello provvede nello stesso modo la corte di cassazione.
3. Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati in primo grado e sia stato proposto appello, il giudice di secondo grado competente per territorio per i vari procedimenti puo' provvedere con unico giudizio per tutti gli appelli.
Art. 48-bis Rilevanza della connessione
1. La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
Art. 48-ter Casi di esclusione degli effetti della connessione
1. La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza e' stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con piu' azioni od omissioni.
2. Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato e' parte offesa e' stato compiuto da piu' persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza e' determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralita' di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis.107
Art. 49 Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e su quella di giudici speciali
1. Se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell'Autorita', giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali militari, e' competente per tutti il giudice ordinario.
2. Nondimeno la corte di cassazione su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o a richiesta del giudice speciale ovvero risolvendo un conflitto puo' ordinare per ragioni di convenienza con sentenza la separazione dei procedimenti.
3. Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari la competenza per tutti appartiene al giudice speciale. Questi tuttavia puo' ordinare per ragioni di convenienza con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.
Art. 50 Inosservanza delle regole relative agli effetti della connessione sulla competenza
1. L'inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza non produce nullita', salvo che reati di competenza di un giudice piu' elevato in grado siano stati giudicati da un giudice inferiore o reati di competenza del giudice ordinario siano stati giudicati da un giudice speciale diverso dall'Alta Corte di giustizia o dai tribunali militari ovvero reati di competenza dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari siano stati giudicati dal giudice ordinario o da un altro giudice speciale.
Capo IV. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 51 Casi di conflitto
1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del procedimento:
1° uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato;
2° due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche quando il giudice d'appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi dichiara la propria incompetenza. Si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.
3. La decisione sui conflitti spetta alla corte di cassazione.
Art. 52 Cessazione dei conflitti prima della denuncia
1. I conflitti preveduti dall'articolo precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei magistrati che dichiara secondo i casi la propria competenza o la propria incompetenza.
2. Tale provvedimento puo' essere emesso anche ad istanza di parte.
Art. 53 Denuncia dei conflitti
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla corte di cassazione.
2. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto, dall'imputato e dalle altre parti.
3. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata, alla quale sono uniti gli atti e i relativi documenti. La denuncia, gli atti e i documenti sono immediatamente trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione.
Art. 54 Risoluzione dei conflitti
1. La corte si cassazione provvede in camera di consiglio.
2. Quando il conflitto e' tra giudici ordinari e giudici speciali, la corte delibera a sezioni unite.
3. Nel risolvere il conflitto la corte determina se e in quale parte debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice che essa dichiara incompetente.
4. La sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza per materia.
5. A cura del procuratore generale l'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ed e' fatto notificare alle altre parti.
Capo V. Della rimessione dei procedimenti
Art. 55 Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto sulla richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione questa puo' rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa.
2. L'imputato puo' proporre istanza di rimessione soltanto per legittimo sospetto; questa facolta' non compete alle altre parti private.
Art. 56 Atti diretti a promuovere la rimessione
1. Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore della Repubblica ne informa il procuratore generale presso la corte di appello.
2. L'istanza di rimessione e' comunicata, a mezzo della segreteria della procura generale, all'imputato.
3. L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore della Repubblica del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.
Art. 57 Effetti del procedimento per rimessione
1. Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane sempre salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.
Art. 58 Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
2. Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.
3. L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis.
Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'.107
4. L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.
Art. 59 Nuova proposta di rimessione
1. Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere proposto dal pubblico ministero e dall'imputato.
La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.
2. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel secondo capoverso dell'art. 56.
3. Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 879
Capo VI. Dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione del giudice
Art. 61 Incompatibilita' determinata da atti compiuti nello stesso procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non puo' partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare la ordinanza di rinvio a giudizio.
3. Chi in un procedimento ha esercitato la funzione di pubblico ministero o prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza o e' concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitarvi ufficio di giudice, salvo quanto e' disposto per i reati commessi in udienza.
Art. 62 Incompatibilita' determinata da rapporti di parentela o di affinita'
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro parenti o affini fino al secondo grado.
Art. 63 Astensione
1. Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalita' di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.
2. Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.
3. Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.