Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 333 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13477
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f)
- Redditi esenti
- Pensioni privilegiate ordinarie militari
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 34.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Con successive pronunce, va dichiarata manifestamente infondfata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata non fondata e - manifestamente indondata - concernente l'art. 34, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra. (manifesta infondatezza della questione, in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 151/1981; O. nn. 199/1981, 184/1982, 307 e 366/1985, 786/1988. 202/1989.
Norme impugnate
- art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie") promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da Taschini Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1ª serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei confronti dell'Ufficio Imposte dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 (pervenuta alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie"), in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'IRPEF) prevista per le pensioni di guerra;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;
che nella ordinanza di rimessione in esame non vengono addotti argomenti diversi;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie") sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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