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Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 16/03/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154883 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - POSSESSO DI DETONATORI COMPOSTI DI MATERIA ESPLODENTE - REATO DI ILLEGALE DETENZIONE DI ESPLOSIVI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154883-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - POSSESSO DI DETONATORI COMPOSTI DI MATERIA ESPLODENTE - REATO DI ILLEGALE DETENZIONE DI ESPLOSIVI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Il possesso di detonatori per miccia, contenenti una carica di materia esplodente, configura in modo autonomo il reato di illegale detenzione di esplosivi previsto dall'art. 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895. Tale disposizione, infatti si riferisce agli esplosivi di ogni genere senza distinzione o limitazione in ordine alla quantità, qualità, tipo o impiego; l'art. 2 medesima legge ha poi sostituito l'art. 678 cod. pen., relativo alla detenzione di materie esplodenti, e ne ha implicitamente abrogato la sanzione. (fattispecie in tema di esclusione oggettiva dall'amnistia, di cui ai decreti presidenziali n. 413 del 1978 e n. 744 del 1981). (Conf mass n 121951; (Conf mass n 135740; (Conf mass n 142968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)