Sez. 1, Sentenza n. 4809 del 11/03/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169250 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISTINZIONI NORMATIVE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - SCRIMINANTE DELL'USO PERSONALE - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISTINZIONI NORMATIVE - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - SCRIMINANTE DELL'USO PERSONALE - LIMITI DI OPERATIVITÀ.*
La detenzione, quale che ne sia il titolo, di sostanze stupefacenti in quantitativo tale da non poter essere ritenuto modico integra il delitto previsto dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975, mentre il campo di applicazione dell'art. 72 della legge va circoscritto a quelle detenzioni che abbiano ad oggetto modici quantitativi delle sostanze stesse e solo in relazione ad esse è ipotizzabile l'applicazione delle cause di giustificazioni speciali - uso esclusivamente personale, terapeutico o no - previste dall'art. 80 della legge. (Conf mass n 165379; (Conf mass n 153452).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)