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Sez. 5, Sentenza n. 5925 del 24/10/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184134 - 01

NORME DI ATTUAZIONE - COORDINAMENTO E TRANSITORIE - NORME TRANSITORIE DI PATTEGGIAMENTO - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - REGIME INTERTEMPORALE.*
Stato
decisa il 1989-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184134-01

NORME DI ATTUAZIONE - COORDINAMENTO E TRANSITORIE - NORME TRANSITORIE DI PATTEGGIAMENTO - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - REGIME INTERTEMPORALE.*

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 248 decreto legge 28 luglio 1989 n. 271, se la richiesta sia anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, permangono i limiti derivanti dal combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, pertanto, non è consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive allorché il giudice di merito ritenga in concreto applicabile la sola pena pecuniaria o una pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (V mass n 180071).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 234 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 248 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 248 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)