Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 22/06/1966 (Rv. 323184 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - CLASSICA - DISTINZIONE DALLA MEZZADRIA IMPROPRIA E DALLA COLONIA PARZIARIA.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - CLASSICA - DISTINZIONE DALLA MEZZADRIA IMPROPRIA E DALLA COLONIA PARZIARIA.*
Gli elementi della mezzadria si concretano- a-nel conferimento, da parte del mezzadro, del lavoro proprio e della famiglia colonica, b-nella comunione dell'impresa, gestita sotto la direzione del concedente, ma per conto e nell'interesse comune, C-nella divisione a meta degli utili, come anche delle perdite, salvo patto contrario con il quale si convenga che alcuni prodotti si dividono in proporzioni diverse. Nella mezzadria impropria e nella Colonia parziaria, il concedente conferisce non un podere e neppure la casa colonica, ma soltanto un fondo in stato da servire alla produzione cui e destinato, e la misura della ripartizione dei prodotti e degli utili tra concedente e mezzadro o colono parziario, anziche a meta, puo essere stabilita dalla convenzione dagli Usi in modo diverso, e la relativa statuizione, contenuta nel l'art. 2164 cod.civ., si riferisca non soltanto ai patti espressi ma anche alle manifestazioni tacite di volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)