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Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Riscatto di servizi da parte dell’ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo “ex lege” - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668471-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).

DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 24 com. 6, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)