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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25289 del 25/08/2023 (Rv. 668757 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Condotta omissiva propria e condotta attiva colposa per omesso rispetto di una regola cautelare - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668757-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità ex art. 2049 c.c. di una compagnia assicuratrice per le frodi commesse da un suo ex agente, ha escluso che, tra le regole cautelari connesse alla revoca del mandato vi fosse anche quella di farsi materialmente consegnare gli stampati su cui venivano redatti i contratti di assicurazione, al fine di evitarne un uso abusivo, essendo all'uopo sufficiente la diffida dal farne uso).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)