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Sez. 1, Sentenza n. 2618 del 17/10/1973 (Rv. 366095 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI NECESSARIAMENTE CONNESSE E DERIVATE L'UNO DALL'ALTRA - TASSAZIONE UNICA - ATTI DISTINTI - IRRILEVANZA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - TERMINI DI DECADENZA - DECORRENZA DALL'ULTIMA REGISTRAZIONE - CONNESSIONE DEI CONTRATTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366095-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI NECESSARIAMENTE CONNESSE E DERIVATE L'UNO DALL'ALTRA - TASSAZIONE UNICA - ATTI DISTINTI - IRRILEVANZA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - TERMINI DI DECADENZA - DECORRENZA DALL'ULTIMA REGISTRAZIONE - CONNESSIONE DEI CONTRATTI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando due negozi risultino inscindibilmente connessi per volonta di legge o per loro intrinseca natura, talche l'uno trovi il suo necessario presupposto nell'altro e non possa esistere senza di quest'ultimo, si procede a tassazione unica dei due negozi, attesa la loro unitarieta sostanziale, ancorche essi risultino formalmente da Atti distinti; e in tale ipotesi, dovendosi interpretare estensivamente l'art 9 della legge di registro, che riguarda convenzioni diverse contenute in uno stesso atto, i termini di decadenza dai benefici decorrono dall'ultima registrazione. Nell'applicazione di tali principi va tenuto presente tuttavia che il vincolo di connessione inscindibile, dipendente da volonta legislativa o da intrinseca obiettiva natura dei due negozi, strutturalmente e strumentalmente collegati nel modo descritto, non puo essere affermato in relazione ad una semplice comunanza di destinazione economica, e tanto meno in base a un soggettivo, astratto collegamento, che non trovi sicura, realistica corrispondenza e conferma nell'effettiva unitarieta sostanziale dei due negozi. L'accertamento, in fatto, dell'esistenza o meno del predetto vincolo di collegamento fra i negozi si risolve in un apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione se congruamente e correttamente motivato. (nella specie - concernente applicazione del beneficio di cui all'art 5 del DL 14 dicembre 1947, n 1598 - la SC ha considerato incensurabile l'apprezzamento con cui il giudice di merito aveva negato la sussistenza del predetto vincolo e ritenuto che il contribuente, avendo frazionato gli acquisti di immobili destinati ad uno stesso uso industriale, cercava in sostanza di godere di una protrazione del termine d'impiego effettivo cui la legge subordina il beneficio tributario). (V 933/69, mass n 339335).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)