Sez. 5 - , Sentenza n. 24553 del 09/08/2022 (Rv. 665785 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Componenti negative del reddito di impresa - Costi di acquisizione di beni mobili - Detrazione - Esercizio di competenza - Riferimento alla data di consegna o spedizione - Necessità - Data di ricezione della fattura - Irrilevanza - Esercizio diverso da quello di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito di impresa, le componenti negative, rappresentate dalle spese di acquisizione di beni mobili, devono essere detratte unicamente nell'esercizio di competenza, da determinarsi con riferimento alla data di consegna o di spedizione, risultando
invece irrilevante la data di ricezione della relativa fattura; è, invece, inammissibile la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente scegliere arbitrariamente il periodo in cui registrare le passività, poiché questo potrebbe alterare i risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)