Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 32 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20619
- 'Prorogatio'
- Proroga degli organi amministrativi
- Nuova disciplina
- Obbligo di adeguamento degli ordinamenti regionali alle norme del d.l. n. 7 del 1993
- Applicabilità immediata del detto decreto, nelle more di tale adempimento, con effetto abrogativo della preesistente normativa regionale in materia
- Norme concernenti: la competenza dei presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, alla designazione e nomina dei titolari di organi scaduti; la limitazione dei poteri degli organi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti e la nullità degli atti esorbitanti da detto limite; la convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti
- Ricorso della regione calabria
- Lamentata violazione delle competenze regionali in materia di organizzazione degli uffici, con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali, nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente
- Mancata conversione, nei termini del decreto-legge contenente le norme impugnate
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini prescritti. - Nello stesso senso, su analoghe questioni sollevate nei confronti di norme, di identico contenuto, di altri decreti-legge, O. nn. 505/1993 e 470/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 4, comma 8, d.l. 20 maggio 1993, n. 150
- art. 3 d.l. 20 maggio 1993, n. 150
- art. 4, comma 6, d.l. 20 maggio 1993, n. 150
- art. 4, comma 9, d.l. 20 maggio 1993, n. 150
- art. 4, comma 2, d.l. 20 maggio 1993, n. 150
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150, recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
che, sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della regione ricorrente concernono in particolare gli artt. 3, 4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato, ma solo sul presupposto - ipotizzato come eventuale - secondo cui l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 - il quale stabilisce che le disposizioni recate dal decreto operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti - sia interpretato come idoneo a determinare l'abrogazione immediata della preesistente normativa regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della ricorrente sarebbe già pienamente coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i princìpi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte;
che, qualora il paventato presupposto interpretativo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);
b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6 del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;
c) la previsione (art. 8) della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti- legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), non potendo le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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