Sez. 5 - , Sentenza n. 26727 del 22/12/2016 (Rv. 642370 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Determinazione dell'imposta - Art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Modifica introdotta dall'art. 145, comma 56, della legge n. 388 del 2000 – Portata retroattiva – Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta comunale sulla pubblicità e con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta effettuata su apposite strutture, la modifica all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, disposta dall'art. 145, comma 56, della l. n. 388 del 2000, che ha introdotto, a far data dall'1 gennaio 2001, la possibilità di determinare l'imposta anche nella misura e con le modalità di cui al comma 2 del citato art. 12, ha portata innovativa e, quindi, è priva di efficacia retroattiva, per cui, in relazione alle fattispecie impositive di data anteriore, non è consentito tener conto delle singole esposizioni nel corso dell'anno solare, al fine di applicare la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, ma deve applicarsi il precedente sistema di calcolo del tributo, riferito all'anno solare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 145 com. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)